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Rottamazione dei ruoli (Rottamazione-quinquies)

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  • 03/04/2026

Rottamazione dei ruoli
Rottamazione quinquies

Rottamazione dei ruoli - Novità della legge di bilancio 2026

La legge di bilancio 2026 ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli” che riguarda i carichi consegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 (c.d. “rottamazione-quinquies”). 

Per verificare se i carichi sono rottamabili si deve avere riguardo al momento della consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’avviso di addebito INPS).

Ambito di applicazione

Rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da:

•           liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e del sostituto di imposta;

•           contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli risultanti da accertamento;

•           sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da amministrazioni statali (sono escluse pertanto le sanzioni irrorate dalla polizia locale).

Non vi rientrano, ad esempio, i carichi formati dalle Casse di previdenza professionale (Cassa dei dottori commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, Inarcassa, ecc.), dall’ENASARCO e dagli enti locali (relativi ad esempio all’IMU e alla Tassa Rifiuti). Inoltre sono esclusi dalla rottamazione quinquies i carichi che derivano da avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito di imposta.

A differenza delle precedenti rottamazioni dei ruoli, la c.d. “rottamazione-quinquies” ha quindi un ambito applicativo più ristretto.

Possono beneficiare della “rottamazione-quinquies” coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, prevista:

•           dall’art. 6 co. 2 del DL 193/2016 (prima rottamazione);

•           dall’art. 1 co. 5 del DL 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”);

•           dall’art. 3 co. 5 del DL 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”);

•           dall’art. 16-bis co. 1 del DL 34/2019;

•           dall’art. 1 co. 189 della L. 145/2018 (c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti).

Tuttavia, per poter accedere alla nuova rottamazione si deve trattare di carichi inerenti, cioè derivanti da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione oppure a contributi INPS di-chiarati e non pagati.

Modalità operativa per verificare i ruoli rottamabili e presentare domanda

Per comprendere quali ruoli siano rottamabili, l’Agente della Riscossione fornisce un servizio di informazione sulla verifica preventiva dei carichi, utilizzabile mediante accesso alla propria area riservata, con utilizzo di SPID. Una volta atterrati sulla pagina principale, si trova la funzione dedicata alla definizione agevolata, ove è possibile compilare l’apposito form ed è possibile prendere visione dell’elenco dei carichi rottamabili, con la possibilità di selezionare quelli da inserire nella richiesta.

Il debitore può decidere di definire tutti i carichi o solo alcuni di essi, quindi ad esempio se una cartella di pagamento evidenzia sia ruoli INPS sia ruoli dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare tutti i ruoli, oppure i soli ruoli INPS oppure i soli ruoli dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda di rottamazione dev’essere trasmessa entro il termine perentorio del 30 aprile 2026 mediante l’applicativo telematico messo a disposizione dall’Agente della Riscossione sul proprio sito. Le somme dovute (o la prima rata) andranno pagate entro il 31 luglio 2026.

La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della Riscossione che provvederà a inviare apposita comunicazione entro il 30 giugno 2026.

Benefici derivanti dall’adesione alla rottamazione dei ruoli

Il principale effetto consiste nello stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi. Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della Riscossione per il pagamento degli importi con ritardo superiore a 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Infine, vengono meno gli aggi di riscossione, laddove ancora dovuti (gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022).

Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione, nonché di notifica della cartella di pagamento, vanno pagate per intero.

Presentata la domanda di rottamazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche; rimangono tuttavia quelli in essere prima della domanda di rottamazione.

In generale, il debitore si considera adempiente ai fini fiscali, quindi:

•           non opera il c.d. “blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione”, quindi anche in presenza di ruoli scaduti le Pubbliche Amministrazioni possono erogare i pagamenti;

•           è possibile ottenere il DURC regolare;

•           non opera il divieto di compensazione nel modello F24 per ruoli scaduti.

Per quanto attiene i pignoramenti, una volta trasmessa la domanda di rottamazione:

•           non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

•           non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia te-nuto il primo incanto con esito positivo.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

•           in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;

•           oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, spalmate tra il 31 luglio 2026 e il 31 maggio 2035.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è possibile utilizzare:

•           i bollettini precompilati allegati alla comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

•           la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liqui-dazione degli importi;

•           recarsi presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.

Sono possibili ulteriori forme di pagamento, come l’home banking, il pagamento presso le ricevitorie e il c.d. “CBILL”. È esclusa ogni forma di compensazione con crediti vantati dal debitore.

Decadenza

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata. Fermo quanto esposto, non è prevista alcuna tolleranza per i pagamenti tardivi.

Il debitore decade in automatico senza necessità di un provvedimento.


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