Regime forfettario Legge 190/2014
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- 10/10/2025
Regime forfettario
Legge 190/2014
Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, paragrafo 2.2).
Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR.
Requisiti di accesso al regime
Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:
1. Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro.
2. Sostenimento di spese per un ammontare complessivo annuo non superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003);
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).
Condizioni ostative
Il regime forfetario non può essere applicato nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):
- Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a);
- Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b);
- Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività:
- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d);
Se vuoi dei chiarimenti
