Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, paragrafo 2.2). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR.
Obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024 - NOVITA'
A partire dal 1° gennaio 2024 per tutti i soggetti che adottano il Regime forfetario diventa obbligatoria l'emissione delle fatture esclusivamente nel formato elettronico, a prescindere dal volume di fatturato realizzato.
Requisiti di accesso al regime
Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:
Condizioni ostative
Il regime forfetario non può essere applicato nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):
5. Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
6. Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Tale ipotesi di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, situazione che va verificata nell’anno precedente in base a quanto precisato nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.
Durata
Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando permangano le condizioni necessarie alla sua applicazione.
Disapplicazione del regime
Il regime forfetario viene disapplicato a seguito:
La Legge di Bilancio 2023 modifica anche la regola di “uscita” dal regime. Fino al 31.12.2022 era previsto che il superamento del limite dei ricavi / compensi comportava l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, qualunque fosse l’entità del superamento. A seguito delle modifiche introdotte, a partire dal 01.01.2023 se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.
Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso, a seguito dell'opzione, dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.