Regime forfettario Legge 190/2014
Pubblicato il 22/12/2023 19:12 da Tebaide

Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, paragrafo 2.2). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. 

Obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024 - NOVITA'

A partire dal 1° gennaio 2024 per tutti i soggetti che adottano il Regime forfetario diventa obbligatoria l'emissione delle fatture esclusivamente nel formato elettronico, a prescindere dal volume di fatturato realizzato.

Requisiti di accesso al regime

Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 65.000 euro. A seguito della modifica della lett. a) del citato comma 54, è modificato il requisito d’accesso costituito dal limite dei ricavi / compensi che aumenta da € 65.000 a € 85.000. Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.
  2. Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
  • lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003);
  • lavoratori dipendenti;
  • collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
  • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Condizioni ostative

Il regime forfetario non può essere applicato nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):

  1. Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a);
  2. Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b);
  3. Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
  4. Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività:
  • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d);

5. Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);

6. Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Tale ipotesi di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, situazione che va verificata nell’anno precedente in base a quanto precisato nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.

Durata

Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando permangano le condizioni necessarie alla sua applicazione.

Disapplicazione del regime

Il regime forfetario viene disapplicato a seguito:

  • della perdita di uno dei requisiti d'accesso, oppure per la verifica di una condizione ostativa (art. 1 co. 71 della L. 190/2014);
  • dell'esercizio dell'opzione almeno triennale per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014).

La Legge di Bilancio 2023 modifica anche la regola di “uscita” dal regime. Fino al 31.12.2022 era previsto che il superamento del limite dei ricavi / compensi comportava l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, qualunque fosse l’entità del superamento. A seguito delle modifiche introdotte, a partire dal 01.01.2023 se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso, a seguito dell'opzione, dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.