Circolare Ottobre 2025
- Circolari
- 13/10/2025
La riduzione dei termini di accertamento.
Utilizzo di pagamenti tracciabili
Il D.Lgs. n. 127/2015 (art. 3) ha previsto un “regime premiale”, che consiste nella riduzione di 2 anni dei termini di accertamento a favore dei soggetti passivi titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che presentano i seguenti requisiti (devono sussistere entrambi i requisiti):
- utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici (RT o strumenti analoghi);
- effettuano / ricevono pagamenti per importi superiori a € 500 con mezzi tracciabili;
Per pagamenti tracciabili si intendono quelli effettuati / ricevuti tramite:
- bonifico bancario / postale
- carta di credito
- assegno bancario, circolare o postale contenente la clausola di non trasferibilità
- RIBA (RIcevuta BAncaria) e MAV (Mediante Avviso).
La riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento è applicabile ai seguenti accertamenti:
- avvisi relativi a rettifiche / accertamenti della dichiarazione IVA annuale previsti dagli artt. 54 e 55, comma 2, DPR n. 633/72;
- avvisi relativi alle rettifiche / accertamenti delle imposte sui redditi.
Per effetto della predetta riduzione, la decadenza dei termini di accertamento si realizza al decorso del 31.12 del terzo (anziché quinto) anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del normale termine di decadenza fissato nel 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
La riduzione dei termini non opera, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato / ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli precedenti.La possibilità di usufruire di tale beneficio, come stabilito dal DM 4.8.2016 attuativo del citato art. 3, è subordinata alla comunicazione nel modello Redditi, tramite la barratura di un’apposita casella presente nel quadro RS, della sussistenza di tali condizioni nel periodo d’imposta di riferimento. La mancata comunicazione nel modello Redditi della sussistenza delle predette condizioni comporta, l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Se vuoi dei chiarimenti
