Circolare Maggio 2026
- Circolari
- 10/05/2026
Blocco pagamenti parcelle professionisti e lavoratori autonomi
da parte delle P.A.
A decorrere dal 15.06.2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2026 in materia di blocco dei pagamenti delle parcelle professionali da parte della P.A..
Situazione vigente fino al 15.06.2026:
La limitazione dei pagamenti da parte delle P.A. non è una novità nel nostro ordinamento. Infatti, il DPR n. 602/1973 già impone alle Pubbliche Amministrazioni prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un compenso, di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
La procedura prevede che prima di eseguire un pagamento di importo superiore a € 5.000, la P.A. inoltri, in via telematica, richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che esegue, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, le opportune verifiche.
La verifica ha per oggetto sia le inadempienze tributarie sia quelle previdenziali.
Se dalla verifica emerge che il professionista destinatario del pagamento ha debiti scaduti per almeno € 5.000, l’ente pubblico sospende il pagamento per un periodo di 60 giorni fino alla concorrenza dell’ammontare del debito, in attesa che l’agente della riscossione notifichi il pignoramento presso terzi. In tale lasso di tempo il contribuente può provvedere a saldare le sue esposizioni debitorie.
Le novità applicabili a partire dal 15.06.2026:
La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica specificamente dedicata ai compensi professionali prevendo l’abbassamento della soglia di verifica e la trattenuta automatica degli importi a ruolo.
In sostanza, viene introdotto un nuovo meccanismo automatico, specifico per professionisti e lavoratori autonomi:
- l’obbligo di verifica è esteso a pagamenti al di sotto di € 5.000;
- in caso di morosità di qualunque importo, la P.A. provvede a versare direttamente all’agente della riscossione le somme a questi dovute e l’eventuale differenza al professionista.
In pratica, se il professionista destinatario di un pagamento da parte della P.A. è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, è prevista una ”decurtazione” o uno “storno” da parte della Pubblica Amministrazione che sottrarrà quanto dovuto al compenso da riconoscere per la prestazione professionale, entro il limite dell’importo effettivamente iscritto a ruolo (“fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica”) e procederà all’erogazione della parte eccedente.
La nuova norma non si applica a:
- le somme che, sebbene siano state iscritte a ruolo, non sono state ancora “recepite” nella cartella di pagamento;
- i debiti per i quali è stata ottenuta la rateazione, la rottamazione o la sospensione della riscossione;
- gli avvisi di accertamento non esecutivi e di liquidazione;
- gli avvisi di recupero del credito d’imposta;
- gli avvisi bonari.
Inoltre, la nuova norma non si applica ai fornitori di beni e servizi non professionali, alle imprese o ai lavoratori dipendenti della P.A..
Cosa deve fare il professionista per non rischiare il blocco o la decurtazione dei pagamenti?
Dopo il 15.06.2026 i professionisti che stanno per ricevere pagamenti da parte di una Pubblica Amministrazione dovrebbero:
- richiedere l’estratto di ruolo all’agente della riscossione e controllare se sussistono debiti che potrebbero mettere a rischio la corresponsione dell’onorario;
- allegare il documento alla fattura elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio.
Se vuoi dei chiarimenti
