Regolarizzazione dell'omessa o inesatta fatturazione
Pubblicato il 27/10/2022 16:10 da Patrizia Montanari

L'omessa o inesatta fatturazione/tardiva registrazione di una fattura sono punite con la sanzione:

  • dal 90% al 180% dell'imposta relativa ad operazioni imponibili non documentate, con un minimo di € 500. Nel caso di violazione che non incide sulla liquidazione dell'IVA la sanzione è compresa tra € 250 ed € 2.000;
  • dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati in caso di operazioni non imponibili o esenti, non soggette o in reverse charge, con un minimo di € 500. Nel caso in cui la violazione non rileva nemmeno ai fini reddituali la sanzione è compresa tra € 250 ed € 2.000.

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, la data nella fattura elettronica rappresenta la data di effettuazione dell'operazione, mentre la data di emissione corrisponde a quella di invio al SdI (Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019, n. 14/E, § 3.1).

Dall'1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa (invio al SdI) entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Ravvedimento dell'omessa fatturazione

La regolarizzazione è possibile con le seguenti riduzioni della sanzione minima:

  • entro 90 giorni, con la riduzione a 1/9 ai sensi della lett. a)-bis;
  • entro il termine della dichiarazione IVA annuale, con la riduzione a 1/8 ai sensi della lett. b);
  • entro il termine della dichiarazione IVA annuale successiva, con la riduzione a 1/7 ai sensi della lett. b)-bis;
  • entro il termine dell'accertamento, con la riduzione a 1/6 ai sensi della lett. b)-ter;
  • dopo la constatazione della violazione, con la riduzione a 1/5 ai sensi della lett. b)-quater.

Affinché il ravvedimento si perfezioni è necessario:

  • emettere la fattura in precedenza omessa;
  • versare la sanzione ridotta in misura variabile in relazione alla soglia temporale entro la quale è completato il ravvedimento. Così, ad esempio, per una fattura con IVA, regolarizzata entro il termine della dichiarazione annuale, la sanzione ridotta è pari all'11,25% (1/8 x 90%) dell'imposta indicata in fattura, tenendo conto della sanzione minima.

A seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento, risulta eventualmente necessario regolarizzare la LIPE e la dichiarazione annuale IVA.